La non autosufficienza e l'assegno di cura
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge provinciale n. 6/1998 e deliberazioni attuative della Giunta Provinciale di Trento che hanno, in particolare, definito i criteri per la valutazione della non autosufficienza. Obiettivo della norma è quello di sostenere l'assistenza e la cura delle persone non autosufficienti favorendo il loro permanere nel rispettivo ambiente familiare e sociale attraverso la valorizzazione delle risorse familiari, grazie all’erogazione di una specifica provvidenza economica (“assegno di cura”). CHI PUO’ CHIEDERE L’ASSEGNO DI CURA Il familiare dell'assistito, purché sia in grado di assicurare le prestazioni necessarie direttamente o con la partecipazione di un terzo soggetto di cui si assume la responsabilità in termini di attività assistenziale, tenuto conto della condizione economica del nucleo familiare e del bisogno di assistenza accertato. L'assistito, per accedere alla valutazione della non autosufficienza, deve essere titolare di indennità di accompagnamento o aver presentato la domanda per la sua concessione. A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA La domanda finalizzata all'accertamento sanitario delle condizioni della non autosufficienza e del bisogno di assistenza per l'erogazione dell'assegno di cura deve essere presentata dai soggetti aventi titolo ai Comprensori, o presso i Comuni di Trento e di Rovereto. Ad essi compete: a) la valutazione della condizione economica del nucleo familiare; b) la valutazione sia qualitativa sia quantitativa dell’assistenza prestata al soggetto nel nucleo familiare; c) la verifica che il soggetto sia titolare dell’indennità di accompagnamento e/o che abbia presentato istanza per il conseguimento di tale beneficio economico (pre-requisito necessario per l’accesso alla valutazione da parte della apposita Commissione Sanitaria); d) l’invio della richiesta di visita medica (e della documentazione necessaria per gli adempimenti valutativi) all’Unità Operativa di Medicina Legale, che vi provvede per il tramite di una apposita Commissione sanitaria nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. La visita non prevede alcun costo a carico del richiedente. CHI EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI SANITARI La Commissione Sanitaria per l'accertamento dell'handicap, istituita presso l’Unità Operativa di Medicina Legale dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, integrata da medici specialisti in relazione alle fasce di età delle persone da esaminare e dall'assistente sociale che ha effettuato la valutazione dell'assistenza in ambito familiare. Tale accertamento è finalizzato a valutare la condizione di non autosufficienza della persona ed il relativo bisogno di assistenza, in base ai criteri individuati dalla Giunta provinciale di Trento. COME SI VALUTA LA CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA ED IL BISOGNO DI ASSISTENZA DELLA PERSONA i criteri di valutazione sanitaria variano in funzione dell’età della persona interessata. 1) nel minore di anni 18 si effettua una valutazione del grado di disabilità attraverso l’esecuzione di test che esaminano le condizioni cognitive, relazionali e neurologiche con le metodologie proprie della neuropsichiatria infantile. 2) nell’adulto (età inferiore ai 65 anni) si effettua una valutazione multi-dimensionale che indaga: a) il grado di riduzione o perdita della capacità lavorativa secondo i criteri dell’invalidità civile; b) le funzioni cerebrali superiori, mediante la somministrazione di un apposito test; c) la mobilità della persona e la capacità della persona di svolgere le attività quotidiane della vita 3) nell’anziano (ultra 65enne) si effettua una valutazione multidimensionale che indaga: a) le funzioni cerebrali superiori, mediante la somministrazione di uno specifico test; b) la mobilità della persona, mediante la somministrazione di una scala che consente una valutazione su tre livelli (autonomo, assistito, non deambulante) dell'eventuale difetto funzionale accertato; c) la capacità della persona di svolgere le attività quotidiane della vita mediante la somministrazione di una scala che consente una valutazione su tre livelli (autonomo, assistito, totalmente dipendente) dell'eventuale difetto funzionale accertato. Sia per i soggetti ultra 65-enni che per quelli adulti (di età inferiore ai 65 anni), la preposta Commissione Sanitaria, una volta effettuata la valutazione multidimensionale della persona, stabilisce se sussista o meno il bisogno di assistenza e, in caso affermativo, il relativo grado (se tale bisogno risulta elevato o molto elevato). Nel caso del minore è previsto un solo livello di bisogno di assistenza identificato come difficoltà grave o incapacità. I BENEFICI ECONOMICI variano in relazione all’accertamento della condizione di non autosufficienza, al bisogno di assistenza ed alla condizione economica del nucleo familiare. Nessun beneficio/sussidio economico viene erogato qualora la persona non presenti i requisiti per l’accesso ai benefici previsti dalla Legge provinciale n. 6/1998 (bisogno elevato o molto elevato per i soggetti adulti e per gli anziani e difficoltà gravi o incapacità per i minori), indipendentemente dalla condizione economica del nucleo familiare di riferimento e della validità dell’assistenza prestata dalla rete familiare. Un beneficio economico determinato in misura differenziata, in base al grado del bisogno assistenziale rilevato e alla condizione economica del nucleo familiare qualora, invece, risulti che il paziente presenta un bisogno di assistenza definito come elevato o come molto elevato (e, per il minore, una condizione di difficoltà gravi o di incapacità. |