per i non residenti
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In base all’Accordo Stato Regioni del 8 maggio 2003, l’ASL che riceve la richiesta provvede all’iscrizione temporanea (min. 3 mesi max 12 mesi) solo previo accertamento della cancellazione dell’assistito dagli elenchi del medico dell’USL di residenza.
Il cittadino non residente potrà inoltre usufruire del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) e del medico turistico dove attivato.


Riferimenti normativi:
- L. 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” (art. 19)
- L. 24 dicembre 1954 n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”.
- Circolare del Ministero della Sanità 11 maggio 1984 n. 1000.116 – “Iscrizione negli elenchi delle USL”
- D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”
- Conferenza Stato-Regioni 8 maggio 2003



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