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  • Pagamento del ticket

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  • Soggetti disoccupati

  • Titolari di ‘pensione o assegno sociale’, di età superiore ai 65 anni

  • Esenzioni per patologia o condizione invalidante

  • Esenzioni per condizione soggettiva

  • Modulistica per la dichiarazione di esenzione dal pagamento del ticket



  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

    Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    (S. O. alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001)

    (omissis)

    SEZIONE V
    NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

    Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

    1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
    a) data e il luogo di nascita;
    b) residenza;
    c) cittadinanza;
    d) godimento dei diritti civili e politici;
    e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    f) stato di famiglia;
    g) esistenza in vita;
    h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
    i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    l) appartenenza a ordini professionali;
    m) titolo di studio, esami sostenuti;
    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
    o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
    p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
    q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
    r) stato di disoccupazione;
    s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
    t) qualità di studente;
    u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
    z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
    aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    cc) qualità di vivenza a carico;
    dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
    ee) di non traversi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

    Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
    1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.

    2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

    3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva

    (omissis)

    CAPO V
    CONTROLLI

    Art. 71 Modalità dei controlli
    1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.


    2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

    3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.


    4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi



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