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  • Pagamento del ticket

  • Esenzione per eta` e reddito

  • Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni

  • Soggetti disoccupati

  • Titolari di ‘pensione o assegno sociale’, di età superiore ai 65 anni

  • Esenzioni per patologia o condizione invalidante

  • Esenzioni per condizione soggettiva

  • Modulistica per la dichiarazione di esenzione dal pagamento del ticket



  • Terminologia

    • 1) Quale reddito complessivo è da intendersi la somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili.
      Il reddito dell'anno 2007 è rilevabile dai seguenti modelli:
       mod. CUD 2008: parte B, somma degli importi di cui ai punti 1, 2 e 5 più la rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
      -  mod. 730/2005: prospetto di liquidazione mod. 730-3 redditi 2007, importo di cui al rigo 6;
      -  mod. UNICO 2008: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.
    • Compongono il nucleo familiare, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, in quanto non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a Euro 2.840,51.
      Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.
      La composizione è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente
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    • 2) Familiari a carico (criterio fiscale)
      Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel 2007 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a Euro 2.840,51 :
      - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
      - i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
      - i seguenti altri familiari:
      a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato  
      b. i discendenti dei figli
      c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali 
      d. i genitori adottivi;
      e. i generi e le nuore;
      f. il suocero e la suocera;
      g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
                
      Per poter fruire della detrazione per "altri familiari a carico" è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di Euro 2.840,51, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
       
    • 3) Pensionati al minimo
      il trattamento minimo è un' integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. L'importo mensile, che per il 2008 è pari ad Euro 443,12 (Euro 5.760,56 annuo)  a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge.
      A decorrere dal 1 gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale - in favore di persone disagiate - per garantire un importo di pensione fino a Euro 580,00 al mese per tredici mensilità (dato aggiornato per il 2008). L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
       
    • 4) Titolari di 'pensione o assegno sociale'Per l'anno 2008 l'importo massimo della pensione sociale e dell'assegno sociale erogato dall'INPS è pari, rispettivamente, ad Euro 326,02 mensili (Euro 4.238,26 annuo) ed Euro 395,59 mensili (Euro 5.142,67 annuo). L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico. 
    • 5) Soggetti disoccupati/inoccupatiSono esenti i soggetti iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego (Uffici di Collocamento) all'atto della fruizione delle prestazioni, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a 8.263,31 aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico.
      L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico. Il soggetto che percepisce l'indennità specifica in quanto iscritto alle liste di mobilità deve essere altresì iscritto alle liste dei disoccupati per beneficiare della esenzione dal ticket.
      I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, sono considerati occupati e pertanto non possono godere dell'esenzione dal ticket.
       
    • 6) La dichiarazione può essere resa ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 445/2000:
               a. dal genitore esercente la potestà se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
               b. dal tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
               c. dall'interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;
               d. parente in caso di impedimento temporaneo per motivi di salute.
    • Controlli sulla veridicità delle dichiarazioniL’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445 dd 28/12/2000, è tenuta a controllare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati.
      Si ricorda che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’amministrazione deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria
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