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Tipologia di documento
Comunicazione
 
 Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 04/04/2024 prevede all'art. 32 comma 8 e comma 9 che in caso di carenza assistenziale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti come previsto dall’articolo 34, comma 1,:
- la possibilità per tutti i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato a ciclo di scelta e/o ad attività oraria in ambiti territoriali considerati carenti, ivi compresi i medici con incarico temporaneo, di optare volontariamente per il passaggio al ruolo unico, così come disciplinato dall’ACN vigente. Nel caso di titolari di incarico a tempo indeterminato/temporaneo del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta l’Azienda proporrà il completamento dell’impegno settimanale con attività a rapporto orario nell’ambito di appartenenza nel limite del massimale orario/scelte di cui all’articolo 38 ACN 04/04/2024; nel caso di titolari di incarico a tempo indeterminato/temporaneo del ruolo unico di assistenza primaria a rapporto orario (24 ore), l’Azienda proporrà il completamento orario settimanale con contestuale iscrizione nell’elenco di scelta ed apertura dello studio medico nell’ambito di appartenenza, nel limite del massimale orario/scelte di cui all’articolo 38 ACN 04/04/2024;
 - la possibilità per i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato a ciclo di scelta e/o ad attività oraria da almeno 2 anni nell’Azienda stessa, di fare richiesta di mobilità volontaria intraziendale (ossia tra ambiti differenti) e che l’Azienda esamina eventuali richieste con priorità nell’assegnazione ai medici con maggiore anzianità di incarico.