Le ultime indicazioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre 2020 prevedono degli elenchi di Paesi per il rientro dai quali sono in vigore differenti limitazioni all’ingresso sul territorio nazionale, anche in relazione alla data dell’ingresso in Italia.
Ci sono Paesi considerati a basso rischio epidemiologico (vedi elenco B sul sito del Ministero degli esteri) dai quali l’ingresso in Italia (senza soggiorni o transiti in Paesi diversi nei 14 giorni antecedenti) è consentito senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro.
Nell’elenco C sono compresi Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Chi entra in Italia da questi Paesi (dopo avervi soggiornato o anche solo transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) deve comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione di Apss. Deve inoltre presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo (chi non lo presenterà all’arrivo in Italia dovrà sottoporsi all’isolamento fiduciario). Chi soggiorna o transita in questi Paesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 per motivi non di necessità (i motivi di necessità sono: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio) dovrà poi, all’ingresso in Italia, sottoporsi all’isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
Per i Paesi dell’elenco D (Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Tailandia, Uruguay) l’ingresso (senza soggiorni o transiti in Paesi compresi negli elenchi C o E, nel qual caso valgono le limitazioni specifiche per questi Paesi) è consentito senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Chi entra da questi Paesi dovrà però sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, e raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).
Per i Paesi dell’elenco E (tutti quelli non citati negli altri elenchi) l’ingresso (senza soggiorni o transiti in Paesi compresi negli elenchi C o E, nel qual caso valgono le limitazioni specifiche per questi Paesi) è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L’ingresso è consentito anche alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). Per coloro che non rientrano nelle categorie appena menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
Per avere informazioni più dettagliate e verificare le eccezioni all’obbligo di isomento si consiglia di consultare il sito del Ministero degli esteri.
La segnalazione di rientro (e inizio isolamento) al Dipartimento di prevenzione Apss va fatta inviando il modulo compilato a segreteria.uoisp@apss.tn.it. L'eventuale certificato ai fini del riconoscimento della malattia INPS va richiesto sempre tramite lo stesso modulo.
Nel caso insorgano sintomi durante l'isolamento, devono essere comunicati – oltre che al proprio medico di base – anche al Dipartimento di Prevenzione di Apss. Trascorsi i 14 giorni senza l’insorgenza di sintomi il periodo di isolamento va considerato concluso e non c’è obbligo di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’interessato.