Cos'è
La Legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 per favorire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti, ha istituito un beneficio economico (assegno di cura) in misura correlata al bisogno assistenziale e alle condizioni economiche del nucleo familiare.
L’assegno di cura è una prestazione assistenziale che viene erogata per favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio. L’assegno di cura integra l’indennità di accompagnamento.
IL VALORE DELL’ASSEGNO DI CURA dipende dal grado di non autosufficienza della persona (quattro livelli di gravità) e dal requisito di condizione economica (ICEF).
LE MODALITA’ DI UTILIZZO dell’assegno di cura sono legate obbligatoriamente all’assistenza alla persona non autosufficiente. L’assegno di cura può essere speso nei seguenti modi:
- per contribuire a sostenere le spese per un assistente familiare (c.d. badante);
- per l’acquisto di servizi assistenziali presso soggetti accreditati (ad esempio per assicurare alla persona non autosufficiente servizi di assistenza domiciliare);
- per compensare l’assistenza prestata da un familiare – coniuge, convivente, parenti fino al 3° grado, affini fino al 2° – alla persona non autosufficiente (specifica dei familiari in allegato). In questo caso saranno formalizzati gli interventi assistenziali e la frequenza dell’impegno della persona che presta l’assistenza;
- per contribuire a pagare la compartecipazione ai servizi assistenziali pubblici a sostegno della permanenza a domicilio.
Le spese sostenute per l’assistenza devono essere documentate e rimanere a disposizione per le verifiche previste.
L’ASSEGNO DI CURA E’ INCOMPATIBILE con le seguenti prestazioni e interventi:
- Contributo forfetario sulle spese di assistenza per favorire la permanenza a domicilio delle persone in possesso dei requisiti di eleggibilità in RSA con livello assistenziale Namir” (Nuclei di Accoglienza Minima Responsività, destinati alle persone con patologie di stato vegetativo o di minima responsività e similari) di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1306/2011);
- interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave (c.d. “ Progetto di vita indipendente ”) di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2422/2009;
- sussidio economico corrisposto al familiare che si assume la responsabilità dell’assistenza della persona non autosufficiente erogato in base alla precedente Legge Provinciale n. 6/1998 (c.d. “vecchio Assegno di cura ” ora sostituito dalle disposizioni attuali);
- assegno previsto dalla Legge Provinciale n. 11/1990 (ora abrogata) a favore di invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni.
I beneficiari delle prestazioni e degli interventi sopra indicati possono presentare domanda per l’assegno di cura. La concessione dell’assegno di cura è subordinata alla formale rinuncia alla fruizione dei benefici stessi che verrà richiesta dopo l’effettuazione della visita e la quantificazione dell’importo dell’assegno di cura.
L’assegno di cura è sospeso in caso di ricovero, per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni, in Ospedale, in Hospice o in qualsiasi altra struttura residenziale socio-sanitaria o socio-assistenziale.
L’assegno di cura viene sospeso nel periodo in cui il familiare usufruisce del congedo biennale retribuito al 100% per l’assistenza di persone in situazioni di gravità, certificata ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della L. n.04/1992.
Descrizione dei gradi di parentela e affinità
PARENTELA - E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona, cioè dallo stesso stipite. I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2).
Sono quindi parenti di:I grado: genitori e figli;II grado: fratelli e sorelle, nonni e nipoti; III grado: zii e nipoti; bisnonni e bisnipoti
AFFINITA’- Gli affini sono i parenti del coniuge. Il grado di parentela è lo stesso del coniuge. Per fare un esempio il padre della moglie è un affine di primo grado, mentre il fratello del coniuge è un affine di secondo grado.
La Giunta Provinciale ha istituito il Registro provinciale degli/delle assistenti familiari. Il Registro intende fornire alle famiglie un punto di orientamento nella ricerca di un'assistenza sempre più qualificata agevolando, nel contempo, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Con l'istituzione di questo registro viene data attuazione alla legge provinciale sull'assegno di cura nella quale è previsto che, in caso di assistenza privata erogata da persone fisiche, l'assistente familiare sia iscritta/o al registro medesimo.
I beneficiari dell’assegno di cura che si avvalgono di assistenti familiari dovranno verificare che tale personale sia regolarmente iscritto al Registro provinciale.