Cos'è
Come cittadino europeo, assistito dal Servizio Sanitario di un Paese, si possono ricevere cure in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea. Le cure sono a carico delle istituzioni sanitarie competenti del proprio Stato.
La copertura dei costi relativi alle cure mediche in un altro Stato dell’UE può essere erogata attraverso:
- assistenza diretta: il Servizio sanitario del Paese di residenza paga direttamente al Servizio sanitario del Paese di cura
- assistenza indiretta: il cittadino anticipa le spese alle strutture sanitarie o ai professionisti, pubblici, privati o privati convenzionati del Paese estero di cura e successivamente chiede il rimborso alla ASL di competenza.
Il Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 ha sancito per l’Italia l’entrata in vigore della Direttiva UE 24 del 2011 sull’assistenza transfrontaliera; la delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1171 del 14 luglio 2014 allinea anche il Trentino alla disciplina nazionale.
I costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa di tale forma di assistenza sono rimborsati se la prestazione erogata è compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Non è quindi estesa alle prestazioni offerte nell’ambito dei livelli aggiuntivi di assistenza provinciale.
Le tariffe applicate per il rimborso sono quelle provinciali vigenti; in particolare per l’assistenza ospedaliera viene applicato il livello tariffario fissato per l’Ospedale di Rovereto.
Non sono rimborsabili spese accessorie per viaggio, soggiorno, alloggio o similari. Sono inoltre esclusi i rimborsi in transfrontaliera per i seguenti servizi, ancorché ricompresi nei LEA:
- servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
- assegnazione e accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo;
- programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche (fatta eccezione per quanto previsto dal capo IV del D.Lgs 38/2014).
NB: Per talune prestazioni la possibilità di avvalersi della ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA è subordinata ad una PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE da parte di APSS.