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Assistenza sanitaria transfrontaliera

Come cittadino europeo, assistito dal Servizio Sanitario di un Paese, si possono ricevere cure in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea. Le cure sono a carico delle istituzioni sanitarie competenti del proprio Stato.

Cos'è

Come cittadino europeo, assistito dal Servizio Sanitario di un Paese, si possono ricevere cure in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea. Le cure sono a carico delle istituzioni sanitarie competenti del proprio Stato.

La copertura dei costi relativi alle cure mediche in un altro Stato dell’UE può essere erogata attraverso:

  • assistenza diretta: il Servizio sanitario del Paese di residenza paga direttamente al Servizio sanitario del Paese di cura
  • assistenza indiretta: il cittadino anticipa le spese alle strutture sanitarie o ai professionisti, pubblici, privati o privati convenzionati del Paese estero di cura e successivamente chiede il rimborso alla ASL di competenza.

Il Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 ha sancito per l’Italia l’entrata in vigore della Direttiva UE 24 del 2011 sull’assistenza transfrontaliera; la delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1171 del 14 luglio 2014 allinea anche il Trentino alla disciplina nazionale. 

I costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa di tale forma di assistenza sono rimborsati se la prestazione erogata è compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Non è quindi estesa alle prestazioni offerte nell’ambito dei livelli aggiuntivi di assistenza provinciale.

Le tariffe applicate per il rimborso sono quelle provinciali vigenti; in particolare per l’assistenza ospedaliera viene applicato il livello tariffario fissato per l’Ospedale di Rovereto.

Non sono rimborsabili spese accessorie per viaggio, soggiorno, alloggio o similari. Sono inoltre esclusi i rimborsi in transfrontaliera per i seguenti servizi, ancorché ricompresi nei LEA:

- servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;

- assegnazione e accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo;

- programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche (fatta eccezione per quanto previsto dal capo IV del D.Lgs 38/2014).

NB: Per talune prestazioni la possibilità di avvalersi della ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA è subordinata ad una PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE da parte di APSS.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Genericamente per cittadino “assicurato” s’intende il cittadino RESIDENTE in Provincia Autonoma di Trento ed iscritto al Servizio Sanitario Provinciale. Esistono peculiari casi di esclusione (es. cittadini residenti ed iscritti al servizio sanitario nazionale ma con oneri a carico altra cassa mutua straniera).

Accedere al servizio

Per accedere alla assistenza transfrontaliera sono previste:

1.una domanda di verifica: la persona assicurata che intende avvalersi dell’assistenza e del conseguente rimborso presenta apposita domanda ad APSS affinché sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva.

Il termine per riscontrare tale domanda di verifica è di 10 giorni. La domanda di verifica ad esito positivo s’intende anche quale richiesta di autorizzazione preventiva.

2. una domanda di autorizzazione: la persona assicurata che intende avvalersi della assistenza e del conseguente rimborso deve presentare apposita domanda di autorizzazione preventiva che può essere accettata o negata. La domanda di autorizzazione preventiva deve essere corredata da certificazione medica e deve recare almeno l'indicazione diagnostica o terapeutica, la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire ed il luogo prescelto per la prestazione nonché il prestatore di assistenza sanitaria. Il termine per riscontrare la domanda di autorizzazione è di 30 giorni (ridotto a 15 giorni nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione).

E’ competente a ricevere le predette domande il Distretto Sanitario Centro Nord – Ufficio Alta specializzazione che mette a disposizione anche i relativi formulari per presentare la stessa.

3.una domanda di rimborso: la persona assicurata che intende avvalersi dell’assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso deve presentare apposita domanda di rimborso entro 60 giorni dalla erogazione della prestazione allegando originale della certificazione medica e della fattura quietanzata emessa dal prestatore di assistenza sanitaria. Il rimborso viene erogato a seguito di apposito procedimento amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Accedi al servizio (Canale fisico)
Ufficio alta specializzazione

c/o Centro per i servizi sanitari in viale Verona palazzina B - 38123 Trento

Orari al pubblico:

L'ufficio è aperto al pubblico su appuntamento, prenotabile telefonicamente o mezzo e-mail.

Valido dal 12/07/2021

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Unità Organizzativa responsabile
Ufficio alta specializzazione

L'ufficio alta specializzazione si occupa dei rimborsi delle spese sanitarie, di viaggio e di soggiorno connesse a prestazioni di alta specializzazione erogate al di fuori del territorio provinciale e del rilascio dell'autorizzazione per cure programmate di altissima specializzazione in strutture pubbliche estere.

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Ultimo aggiornamento:Venerdì, 03 Marzo 2023