I certificati vanno rinnovati con continuità temporale e consegnati ad all’ufficio assistenza aggiuntiva, anche nel caso di una prima emissione, perentoriamente entro 30 giorni dalla data della stessa secondo le modalità già previste (on line dal professionista, con indicazione di dove è conservato l’originale, oppure direttamente dal paziente previo appuntamento, oppure on line dallo stesso paziente con consegna successiva dell’originale) all'azienda provinciale per i servizi sanitari - ufficio assistenza aggiuntiva ENTRO 30 GIORNI dalla data della loro emissione.
In caso si fossero effettuate delle prestazioni nel periodo non coperto temporalmente dal certificato, verranno decurtate dal dovuto.
Congiuntamente alla certificazione, va consegnata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dall’erogatore della prestazione secondo quanto previsto nel modello 1.2M.
Scheda correlata: RICHIESTA RIMBORSO AI SENSI LP 33/1988 mod.
Permette di ottenere il rimborso di spese di viaggio/soggiorno effettuate in Italia, fuori Provincia o all’estero, per la cura delle patologie di cui alla presente scheda, per un massimo di € 500,00 annue
SCHEDE PRESTAZIONI INCOMPATIBILI:
7-Doman, 7/bis-Fay e 25-Fisioterapia domiciliare
Consegnare secondo le scadenze sotto evidenziate:
1° trimestre: per le spese del periodo 01/01/2023 - 31/03/2023 ed eventuali spese precedenti, presentare domanda dal 01/04/2023 al 30/04/2023;
2° trimestre: per le spese del periodo 01/04/2023 - 30/06/2023 ed eventuali spese precedenti, presentare domanda dal 01/07/2023 al 31/07/2023;
3° trimestre: per le spese del periodo 01/07/2023 - 30/09/2023 ed eventuali spese precedenti, presentare domanda dal 01/10/2023 al 31/10/2023;
4° trimestre: per le spese del periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 ed eventuali spese precedenti, presentare domanda dal 01/12/2023 al 31/12/2023.
Consegnare al Servizio amministrazione territoriale di Trento, preferibilmente on-line, al seguente indirizzo di posta
elettronica: ufficioassistenzaaggiuntiva@apss.tn.it
Allegare:
- richiesta rimborso su nuovo modulo predisposto e compilato in ogni sua parte dal fruitore della prestazione, dal genitore o amministratore di sostegno o altro soggetto titolato, a pena di decadenza entro un anno dalla effettuazione della spesa;
- certificato medico predisposto di cui sopra completo di timbro e firma del professionista che lo sottoscrive;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’erogatore delle prestazioni che attesti il non convenzionamento con APSS e con i servizi socio assistenziali territoriali e che l’erogatore della prestazione o la persona di cui si avvale, è un professionista sanitario della riabilitazione, iscritto all’albo professionale, ove previsto, per prestazioni di tipo terapeutico riabilitativo o che è, o si avvale di un professionista dedicato al supporto individuale dell’utente per prestazioni di tipo socio riabilitativo. Nel caso di prescrizione di terapie assistite con animali è d’obbligo che chi eroga tali prestazioni sia iscritto in appositi elenchi provinciali/nazionali che ne attestino l’abilitazione all’erogazione di dette prestazioni. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità dell’erogatore della prestazione o, se trattasi di struttura organizzata, dal legale rappresentante della stessa;
- documentazione fiscale (fatture o ricevute fiscali), con quietanza di pagamento, di data posteriore al certificato medico il quale vale un anno dalla data di emissione. La documentazione fiscale presentata dovrà riportare le date di effettuazione delle prestazioni ed il costo per singola prestazione (vanno tenute distinte, contabilmente, le prestazioni sul bambino in senso stretto da altri tipi di voci, come consulenze, supervisioni etc). Se le fatture/ricevute fossero state pagate in anticipo è indispensabile, alla data di conclusione delle cure, ai fini del rimborso, acquisire una liberatoria, da parte della struttura o professionista erogante le prestazioni, attestante che tutte le prestazioni previste sono state erogate; in caso di emissione di fatture di cortesia, da parte di strutture aventi obbligo della fatturazione elettronica, è indispensabile che vi sia un’evidenza documentale che la fattura sia stata trasmessa al sistema di interscambio.