La Legge n. 104/92 individua due distinti livelli di “gravità” dell’handicap:
l’handicap permanente non in situazione di gravità
l’handicap in situazione di gravità
A seconda del livello di gravità dell’handicap e della loro concreta utilità per l’attenuazione dello svantaggio della persona, il cittadino disabile potrà fruire di benefici diversi.
Nel caso di riconoscimento dello stato di handicap in situazione di non gravità i principali benefici sono:
il diritto della persona assunta presso gli Enti pubblici alla scelta prioritaria della sede di lavoro e alla precedenza in sede di trasferimento qualora la stessa presenti un grado di invalidità superiore ai 2/3;
il diritto di accedere alle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti normative;
il diritto a tempi aggiuntivi nelle prove concorsuali.
Nel caso di riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità i principali benefici eventualmente fruibili sono rivolti sia al soggetto lavoratore che ai genitori, parenti o affini del disabile.
Il soggetto lavoratore potrà chiedere, direttamente per sé:
di fruire di permessi lavorativi retribuiti e di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso in altra sede;
qualora sia contestualmente accertata la grave limitazione della sua autonomia deambulatoria, di accedere al Servizio di Trasporto (Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2503 del 3 ottobre 2003).
Benefici rivolti a genitori, parenti o affini entro il terzo grado del disabile con un rapporto di lavoro pubblico o privato per prestare assistenza al soggetto stesso :
nel caso di figli minori di tre anni, è previsto, per i genitori, il prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro oppure la possibilità di fruire di due ore di permesso giornaliero lavorativo retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
nel caso di figli o familiari di età superiore ai tre anni è prevista, per i genitori o per i parenti o affini che li assistano con continuità ed esclusività, la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile anche in maniera continuativa purché la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, nonché la possibilità di scegliere, da parte del lavoratore che assista con continuità un soggetto handicappato, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il diritto di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
A chi si rivolge
Possono chiedere il riconoscimento dello stato di handicap:
il cittadino disabile direttamente per sé, (ad es. permessi retribuiti sul lavoro, fornitura di protesi ed ausilii, di presidi o sussidi tecnici necessari per specifici bisogni, scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, servizio di trasporto ecc.);
il genitore, parente o affine entro il 3° grado del disabile , per prestare assistenza al soggetto stesso (ad es. permessi retribuiti sul lavoro di genitori o parenti o affini di soggetti che abbisognano di un intervento assistenziale permanente continuativo e globale sia nella sfera individuale che di relazione e che, in quanto tali, siano stati riconosciuti in quella situazione che la Legge n. 104/92 definisce di gravità).
Accedere al servizio
La domanda deve essere presentata in carta semplice, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta (scaricabile dal sito internet dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari e reperibile non solo in Unità Operativa ma anche presso gli sportelli degli Enti di patronato e degli Uffici periferici di informazione e assistenza al pubblico della Provincia autonoma di Trento e nelle sedi delle Associazioni di categoria rappresentative degli invalidi), allegando alla stessa idonea certificazione medica rilasciata dal medico curante e/o dallo specialista in data non anteriore ai 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. La certificazione deve, in particolare, attestare la natura delle infermità invalidanti e indicare, possibilmente, i bisogni assistenziali della persona.
La domanda può essere presentata: · previo appuntamento (da richiedere via email a uomedicinalegale@apss.tn.it), direttamente allo sportello dedicato dell’U.O. di Medicina Legale; · per via postale (possibilmente con plico raccomandato AR); · con la sua consegna agli sportelli periferici di informazione e di assistenza al pubblico della Provincia Autonoma di Trento, agli Enti di Patronato, alle Associazioni di categoria rappresentative degli invalidi ed allo sportello handicap gestito dalla Cooperativa HandiCREA.
Vengono accettate solo le domande correlate di tutta la documentazione richiesta (la verifica viene effettuata dal personale della U.O. di Medicina Legale).
L'appuntamento per la visita medica viene comunicato successivamente con lettera semplice (non raccomandata AR) inviata al domicilio di residenza della persona indicato sulla domanda.
È possibile, nel caso di documentata intrasportabilità della persona a mezzo ambulanza (attestata da idoneo certificato medico), richiedere la visita domiciliare.
È possibile, inoltre, richiedere la prioritarizzazione della visita medica per le domande presentate da persone che si trovano "in pericolo di vita" come previsto dalla Giunta provinciale di Trento; in questo caso, nel certificato medico allegato alla domanda, deve essere riportata la dicitura "Si richiede visita medica con priorità di risposta per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 386/2003". La visita medica sarà effettuata, in questo caso, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Avverso il giudizio medico-legale formulato dalla apposita Commissione sanitaria non è possibile presentare ricorso amministrativo ma solo giurisdizionale.
Si occupa dell'accertamento della disabilità (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, legge n.104/92), dell'idoneità al lavoro e dell'idoneità alla guida.