Cos'è
Il Decreto Ministeriale N. 146 del 29/07/2008, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha per oggetto il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo n.171 del 18 luglio 2005, che riporta il codice della nautica da diporto, ha eliminato la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione. Oggi le imbarcazioni si dividono in:
- “natanti” ovvero barche a motore e a vela di lunghezza inferiore ai 10 metri;
- “imbarcazioni” ovvero le barche a motore o a vela di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri;
- “navi da diporto”, ovvero unità superiori ai 24 metri di lunghezza.
La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:
- condurre qualsiasi tipo di imbarcazione oltre le 12 miglia dalla costa e/o con motore di potenza superiore ai 30 kW (40,8 Cv);
- in caso si guidi una qualsiasi imbarcazione con potenza massima 40,8 Cv, nella norma, ma con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o superiori a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel;
- per guidare moto d’acqua indipendentemente dalla distanza dalla costa;
- per guidare imbarcazioni adibite allo sci nautico.
Non è sempre obbligatorio conseguire la patente nautica. Per condurre un’unità da diporto di lunghezza inferiore ai 24 metri, con cilindrata inferiore a quelle sopra citate e rispettando la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, basta che siano rispettate le regole qui di seguito:
- aver compiuto 18 anni di età per condurre le imbarcazioni da diporto;
- aver compiuto 16 anni per guidare i natanti da diporto;
- aver compiuto 14 anni di età per navigare a bordo di natanti a vela con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati e per unità a remi entro 1 miglio dalla costa.
Quali sono i requisiti fisici per conseguire la patente nautica?
- Non possono conseguire la patente nautica né effettuare la convalida della stessa tutti coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche, minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali o che siano dediti all’uso di sostanze psicoattive.
- Nei soggetti binocoli, è necessario avere una vista non inferiore ai 10/10 complessivi raggiungibili con le lenti, purché, in caso di correzione miopica in un occhio e ipermetropica nell’altro la differenza fra le lenti non sia superiore a tre diottrie. In caso di correzione necessaria per un solo occhio la lente non deve superare i 3/10.
- Per i soggetti ultrasessantenni o affetti da diabete, glaucoma, nuro-otticopatie, cheratopatie, malattie degenerative corio retiniche, il visus deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale, con lettura di ottotipo di 3/10.
- Nei soggetti monocoli, funzionali o anatomici, il visus naturale deve essere di almeno 5/10 e il visus corretto non può essere inferiore a 8/10, raggiungibile con la correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con le lenti a contatto.
- Percezione della voce di conversazione, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, con fonemi combinati a non meno di 8 metri complessivi e a non meno di 2 metri dall’orecchio che sente di meno.
- Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici o complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati nel IV decile della scala decilica.