Cos'è
La raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’impiego e lo smaltimento dei SOA possono essere svolte solo da soggetti registrati o riconosciuti ai sensi del reg. (CE 1069/2009) e del reg. (UE) 142/2011.
- Riconoscimento
L’iter del procedimento prevede la presentazione della domanda, il sopralluogo veterinario, il parere veterinario, l’atto di riconoscimento condizionato (idoneità requisiti strutturali) e l’atto di riconoscimento definitivo (idoneità processi e sistema di gestione per la sicurezza igienico-sanitaria). Il procedimento deve essere concluso entro 90 giorni, ma in caso di mancanza dei requisiti per il riconoscimento definitivo il termine può essere prorogato fino a 180 giorni.
All’impresa del settore SOA viene assegnato un numero di Riconoscimento e verrà registrata nella piattaforma nazionale SINTESIS Strutture. Gli estremi dello stabilimento riconosciuto sono quindi pubblicati sul sito del Ministero della Salute.
Nel caso lo stabilimento sia già riconosciuto e siano previste una o più nuove tipologie di attività tra quelle sopra elencate deve essere presentata la domanda di ampliamento tipologie di attività. - Registrazione
L’iter del procedimento prevede la presentazione di una comunicazione cui non fa seguito alcun atro passaggio burocratico a carico dell’interessato.