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Ticket: esenzione per reddito

Le esenzioni correlate alla situazione economica vengono gestite secondo il D.M. del 11 dicembre 2009: i relativi codici devono essere apposti sulla ricetta direttamente dal medico prescrittore.

Cos'è

Di seguito le varie tipologie di esenzione con relativi codici (che dovranno essere apposti in ricetta):

E01_Esenzione per età e reddito

Sono esenti i cittadini di età inferiore a 6 anni e di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno di riferimento non superiore ad Euro 36.151,98. L’esenzione è personale e quindi non può essere estesa ai familiari a carico.

E04_Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni

Sono esenti i cittadini titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e i familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno di riferimento non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare.
ATTENZIONE: devono essere compresenti ambedue i requisiti previsti, cioè la titolarità della pensione minima e il limite di reddito familiare. 

E03_Titolari di assegno sociale

Sono esenti i cittadini italiani che hanno compiuto i 65 anni di età e beneficiano di assegno sociale. L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico. 

E02/E99_Soggetti disoccupati/inoccupati

Rientrano nella categoria dei ‘disoccupati esenti’ i soggetti, iscritti ai Centri per l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all’anno di riferimento non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare. Per disoccupati (E02) si intende coloro che hanno perso una precedente occupazione; gli inoccupati (E99) sono invece coloro che sono in cerca di prima occupazione. L'esenzione E99 è riconosciuta a livello provinciale e non può quindi essere spesa in strutture extra-provinciali.

La condizione di disoccupato deve risultare al momento della prescrizione della prestazione.

E80_Soggetto terzogenito o successivo con reddito complessivo personale inferiore a 6.000 euro e quindi a carico della famiglia 

Hanno diritto all'esenzione i terzi figli (e successivi) a carico, residenti in Provincia di Trento. Si considerano a carico i figli che nell'anno di riferimento hanno un reddito complessivo personale inferiore a 6.000 euro. Sono equiparati ai figli i minori in stato di affido. Non sono previsti nè limiti di età, nè di reddito del nucleo familiare, si considerano componenti di quest'ultimo i facenti parte del nucleo familiare fiscale (e non anagrafico) ai sensi della L.P. 1/2011. L'esenzione E80 è riconosciuta a livello provinciale, non può quindi essere spesa in strutture extra-provinciali.

Come si attiva: Si ottiene con certificazione del Ministero delle Finanze oppure con autocertificazione.

Chi non risulta fra i Certificati del Ministero e ritiene di aver diritto all’esenzione può autocertificare presso uno sportello APSS (non nelle strutture accreditate). Per beneficiare dell'esenzione ticket per motivi di reddito è necessario che il codice sia apposto sulla ricetta dal medico prescrittore.

A chi si rivolge

Il diritto all'esenzione totale dal ticket deriva dalla co-presenza di due fattori, lo status e il reddito.

I requisiti necessari per avere diritto all’esenzione devono essere presenti al momento della prescrizione della prestazione (per gli accessi diretti, cioè senza prescrizione, al momento dell’accesso). Il diritto all’esenzione cessa nel momento in cui vengono meno i requisiti previsti.

NOTE

  • Reddito complessivo familiare lordo: reddito del nucleo familiare che risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (attenzione, alle certificazioni del Ministero!)
  • Disoccupati e Inoccupati: per disoccupati si intendono coloro che hanno perso una precedente occupazione, per inoccupati coloro che sono in cerca di prima occupazione. Entrambe le categorie devono essere iscritte presso il Centro per l’Impiego.
  • Famigliare a carico (tranne E80): è considerato a carico il famigliare che nell’anno di riferimento del reddito ha percepito un reddito personale lordo non superiore a 2.840,51 euro.Il limite reddituale aumenta a 4.000.00 € per i figli di età non superiore ai 24 anni.
  • E80 (particolarità): si considerano a carico i figli che hanno percepito un reddito complessivo personale lordo inferiore ai € 6.000 (diverso dall' "a carico" fiscalmente inteso).
  • Le esenzioni E99 ed E80 sono riconosciute a livello provinciale, non possono quindi essere spese in strutture extra-provinciali.

Accedere al servizio

Annualmente il Ministero dell’Economia e delle Finanze invia alle Asl di competenza un elenco di soggetti che hanno diritto all’esenzione per reddito.

L’elenco non è completo, a questo vengono aggiunte le autodichiarazioni dei soggetti che ritengono di avere diritto all’esenzione.

L’interessato ( o un suo sostituto) deve dichiarare la condizione reddituale su apposito modulo. Nel caso in cui il soggetto autocertificante sia il familiare o il parente entro il terzo grado, causa temporaneo impedimento del soggetto titolare dell'esenzione, il modello dovrà essere sottoscritto, oltre che in calce, anche nella parte in cui il soggetto sottoscrittore dichiara espressamente l'impedimento.

La dichiarazione di esenzione degli iscritti all'anagrafe degli assistiti della Provincia Autonoma di Trento ha validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo: le dichiarazioni sostitutive rese nel primo semestre dell'anno fanno riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo al secondo anno d'imposta precedente e hanno effetto fino al 30 giugno dell'anno in corso. Le medesime dichiarazioni sostitutive rese nel secondo semestre hanno invece riguardo all'anno d'imposta immediatamente precedente e hanno effetto fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Dal 1 luglio 2015 fanno eccezione le dichiarazioni per il codice esenzione E01 per gli utenti con età superiore ai 65 anni per le quali verrà emesso un certificato a scadenza illimitata: l'utente non sarà più tenuto a rinnovare annualmente il diritto all'esenzione, ma, invece, avrà l'obbligo di comunicare l'eventuale perdita del diritto dovuta ad una modifica della condizione reddituale.

Le esenzioni perdono immediata validità in tutti i casi in cui le condizioni in essa dichiarate non sussistano più (compimento dei sei anni, cessazione di vivenza a carico, cessato godimento della pensione minima, perdita dell'iscrizione a Centro per l'impiego ecc).
Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione della cessazione delle condizioni all'addetto allo sportello in occasione della fruizione di ulteriori prestazioni.

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Ultimo aggiornamento:Lunedì, 04 Dicembre 2023