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Struttura medico competente - Trento

La Struttura medico competente svolge i compiti del medico competente, così come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche), nonché espleta attività di radioprotezione medica, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, nei confronti delle strutture dell'Apss e di soggetti pubblici convenzionati con l'Apss. La presente Carta dei servizi fa riferimento ai principi generali contenuti nella Carta dei servizi Aziendale.

Struttura Semplice

Cosa fa

Scopo dell’attività svolta è l’erogazione del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e degli enti convenzionati (EC) e la collaborazione con i datori di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il Servizio prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’Azienda ovvero delle unità operative e delle situazioni di rischio, alla predisposizione e all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • effettua gli accertamenti sanitari, ai sensi dell’art. 41 comma 1 D.Lgs. 81/2008;
  • esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’articolo 41 D.Lgs. 81/2008;
  • istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
    Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza;
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui al secondo punto e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • partecipa alle riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 81/2008 e, in tale occasione, comunica ai Rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
  • fatti salvi i controlli sanitari di cui al secondo punto, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
  • collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del Servizio di pronto soccorso di cui all’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
  • collabora all’attività di informazione e formazione di cui all’art. 25 comma 1 D.Lgs. 81/08.
  • Mentre il medico autorizzato:
    analizza rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro; effettua consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

Servizi

Visite mediche specialistiche di medicina del lavoro

La visita medica di consulenza specialistica è volta a valutare l’eventuale correlazione tra disturbi o patologie accusate dal lavoratore e i fattori di rischio per la salute cui il lavoratore è o può essere stato esposto nell’ambiente di lavoro (ad esempio tipo di lavoro o materiali usati durante l'attività).

Lo scopo è quello di offrire all’utente la possibilità di un approfondimento finalizzato al riconoscimento della patologia in ambito professionale avviando lo stesso ad eventuali percorsi di riconoscimento previdenziale.

Ulteriori dettagli

Ulteriori informazioni

  • Visita medica preventiva art. 41 comma 2 lett. a) e e-bis) del D.Lgs 81/2008; art. 135 del D.Lgs 101/20
    Per lavoratori APSS: entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di ricevimento della richiesta nei casi in cui quest’ultima arrivi dopo la data di assunzione. Per lavoratori Enti Convenzionati: appuntamenti di visita forniti entro il mese successivo alla data di richiesta del DL.
  • Visita medica periodica Art. 41 comma 2 lett. b) del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
    Per lavoratori APSS: i tempi vengono concordati con i vari Datori di Lavoro, in base alla scadenza indicata nel giudizio relativo alla visita precedente. Per lavoratori Enti Convenzionati: appuntamenti di visita forniti entro il mese successivo alla data di richiesta del DL.
  • Visita medica su richiesta del lavoratore Art. 41 comma 2 lett. c) del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
    Riscontro immediato; tempi da definirsi con i soggetti interessati.
  • Visita medica in occasione del cambio mansione Art. 41 comma 2 lett. d) del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
    Riscontro immediato dalla data di ricevimento della comunicazione del DL; tempi da definirsi con i soggetti interessati.
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente Art. 41 comma 2 lett. e) del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
    Riscontro immediato dalla data di ricevimento della comunicazione del DL; tempi da definirsi con i soggetti interessati.
  • Visita medica preventiva in fase preassuntiva Art. 41 comma 2 lett. e-bis) del D.Lgs 81/2008
    Per lavoratori APSS: entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Per lavoratori Enti Convenzionati: entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi Art. 41 comma 2 lett. e-ter) del D.Lgs 81/2008
    Riscontro immediato dalla data di ricevimento della comunicazione del DL; tempi da definirsi con i soggetti interessati.
  • Visite straordinarie Art. 229 comma 7 del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
    Riscontro immediato; tempi da definirsi con i soggetti interessati.
  • Visite eccezionali art. 141 del D.Lgs 101/20
    Riscontro immediato; tempi da definirsi con i soggetti interessati.
  • Espressione del giudizio di idoneità Art. 41 del D.Lgs 81/2008; art. 135 e 136 del D.Lgs 101/20
    Entro 20 giorni dal completamento degli accertamenti sanitari.
  • Visite agli ambienti di lavoro Art. 25 del D.Lgs 81/2008; art. 139 del D.Lgs 101/20
    Almeno una volta all’anno.
  • Riunione periodica Art. 35 del D.Lgs 81/2008; art. 130 del D.Lgs 101/20
    Partecipazione ad ogni riunione periodica convocata dal DL.
  • Collaborazione alla valutazione dei rischi Art. 25 del D.Lgs 81/2008; art. 134 e 139 del D.Lgs 101/20
    Può realizzarsi nelle seguenti situazioni:
    • Collaborazione in ambito igienistico
    • Collaborazione in ambito alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
    • Collaborazione in occasione di incontri/riunioni
    • Collaborazione in ambito di audit
    • Collaborazione nella gestione delle segnalazioni di rischio
    • Collaborazione alle attività di formazione e informazione dei lavoratori
    • Collaborazione all’organizzazione del servizio di primo soccorso
    • Collaborazione ai programmi volontari di “promozione della salute” Tempi da definirsi con i soggetti interessati.