Struttura medico competente - Trento
La Struttura medico competente svolge i compiti del medico competente, così come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche), nonché espleta attività di radioprotezione medica, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, nei confronti delle strutture dell'Apss e di soggetti pubblici convenzionati con l'Apss. La presente Carta dei servizi fa riferimento ai principi generali contenuti nella Carta dei servizi Aziendale.
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Sedi
Cosa fa
Scopo dell’attività svolta è l’erogazione del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e degli enti convenzionati (EC) e la collaborazione con i datori di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
In particolare, il medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e con il Servizio prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’Azienda ovvero delle unità operative e delle situazioni di rischio, alla predisposizione e all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari, ai sensi dell’art. 41 comma 1 D.Lgs. 81/2008;
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’articolo 41 D.Lgs. 81/2008;
- istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza; - informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui al secondo punto e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- partecipa alle riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 81/2008 e, in tale occasione, comunica ai Rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- fatti salvi i controlli sanitari di cui al secondo punto, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del Servizio di pronto soccorso di cui all’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- collabora all’attività di informazione e formazione di cui all’art. 25 comma 1 D.Lgs. 81/08.
- Mentre il medico autorizzato:
analizza rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro; effettua consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
Persone
Servizi
Documenti
Ulteriori informazioni
- Visita medica preventiva art. 41 comma 2 lett. a) e e-bis) del D.Lgs 81/2008; art. 135 del D.Lgs 101/20
Per lavoratori APSS: entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di ricevimento della richiesta nei casi in cui quest’ultima arrivi dopo la data di assunzione. Per lavoratori Enti Convenzionati: appuntamenti di visita forniti entro il mese successivo alla data di richiesta del DL. - Visita medica periodica Art. 41 comma 2 lett. b) del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
Per lavoratori APSS: i tempi vengono concordati con i vari Datori di Lavoro, in base alla scadenza indicata nel giudizio relativo alla visita precedente. Per lavoratori Enti Convenzionati: appuntamenti di visita forniti entro il mese successivo alla data di richiesta del DL. - Visita medica su richiesta del lavoratore Art. 41 comma 2 lett. c) del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
Riscontro immediato; tempi da definirsi con i soggetti interessati. - Visita medica in occasione del cambio mansione Art. 41 comma 2 lett. d) del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
Riscontro immediato dalla data di ricevimento della comunicazione del DL; tempi da definirsi con i soggetti interessati. - Visita alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente Art. 41 comma 2 lett. e) del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
Riscontro immediato dalla data di ricevimento della comunicazione del DL; tempi da definirsi con i soggetti interessati. - Visita medica preventiva in fase preassuntiva Art. 41 comma 2 lett. e-bis) del D.Lgs 81/2008
Per lavoratori APSS: entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Per lavoratori Enti Convenzionati: entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. - Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi Art. 41 comma 2 lett. e-ter) del D.Lgs 81/2008
Riscontro immediato dalla data di ricevimento della comunicazione del DL; tempi da definirsi con i soggetti interessati. - Visite straordinarie Art. 229 comma 7 del D.Lgs 81/2008; art. 136 del D.Lgs 101/20
Riscontro immediato; tempi da definirsi con i soggetti interessati. - Visite eccezionali art. 141 del D.Lgs 101/20
Riscontro immediato; tempi da definirsi con i soggetti interessati. - Espressione del giudizio di idoneità Art. 41 del D.Lgs 81/2008; art. 135 e 136 del D.Lgs 101/20
Entro 20 giorni dal completamento degli accertamenti sanitari. - Visite agli ambienti di lavoro Art. 25 del D.Lgs 81/2008; art. 139 del D.Lgs 101/20
Almeno una volta all’anno. - Riunione periodica Art. 35 del D.Lgs 81/2008; art. 130 del D.Lgs 101/20
Partecipazione ad ogni riunione periodica convocata dal DL. - Collaborazione alla valutazione dei rischi Art. 25 del D.Lgs 81/2008; art. 134 e 139 del D.Lgs 101/20
Può realizzarsi nelle seguenti situazioni:- Collaborazione in ambito igienistico
- Collaborazione in ambito alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
- Collaborazione in occasione di incontri/riunioni
- Collaborazione in ambito di audit
- Collaborazione nella gestione delle segnalazioni di rischio
- Collaborazione alle attività di formazione e informazione dei lavoratori
- Collaborazione all’organizzazione del servizio di primo soccorso
- Collaborazione ai programmi volontari di “promozione della salute” Tempi da definirsi con i soggetti interessati.