Unità operativa medicina legale
Si occupa dell'accertamento della disabilità (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, legge n.104/92), dell'idoneità al lavoro e dell'idoneità alla guida.
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Cosa fa
Accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile e della sordità civile
Norma di riferimento: legge n.118/1971 e successive integrazioni e modifiche, legge provinciale n. 7/1998 e deliberazioni della Giunta provinciale di Trento che hanno individuato i multi-asse per la valutazione della gravità della disabilità nelle persone anziane ultra-65enni (delibera n.2704/1999 e successive integrazioni e modifiche).
Il servizio è rivolto alle persone residenti in Trentino in possesso di certificazione sanitaria prevista.
Accertamento dell'handicap
Norma di riferimento: legge n. 104/92 e successive integrazioni e modifiche e legge provinciale n. 8/2003 e successive deliberazioni.
Il servizio è rivolto ai residenti in Provincia di Trento in possesso della cittadinanza italiana che, in possesso della certificazione sanitaria prevista, chiedono il riconoscimento dell’handicap.
Accertamento sanitario delle condizioni di non autosufficienza per l'assegno di cura
La legge provinciale n.15 approvata il 24 luglio del 2012 ha introdotto una nuova tutela per le persone non autosufficienti residenti nella Provincia autonoma di Trento abrogando la legge provinciale n. 7 del 1997.
Il servizio è rivolto alla persona non autosufficiente, già titolare dell’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili o che ha presentato domanda per il suo riconoscimento, purché non ricoverata a tempo pieno, per garantire la sua permanenza nell’ambito familiare e per sostenere la famiglia, quando sia in possesso dei
requisiti ICEF così come stabilito dalla Giunta provinciale di Trento.
L'istruttoria e il procedimento relativo all'accertamento sono in carico all'U.O. cure primarie mentre presso l'UOML sono esaminate le sole istanze di ricorso.
Accertamento della disabilità per il collocamento mirato al lavoro
Norma di riferimento: legge n. 68/99.
Il servizio è rivolto: alle persone in età lavorativa – collocabili al lavoro (quando, cioè, nel verbale di invalidità sia stata indicata la sussistenza di una potenzialità lavorativa utile) affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 46% ed alle persone non vedenti (ciechi assoluti e ciechi parziali) o a cui sia stata riconosciuta una condizione di sordità civile.
L'organizzazione del percorso per l'inserimento lavorativo è in carico all'Agenzia del lavoro.
Accertamenti in capo alla commissione medica locale per le patenti di guida
Ambiti di competenza: rilascio, rinnovo e revisione della validità delle patenti di guida per veicoli a motore, commerciali (Gruppo 2) e non commerciali (Gruppo 1), nelle ipotesi indicate dal Codice della strada; rilascio, rinnovo e revisione della patente nautica nelle situazioni previste dal Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 (patente di categoria A entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite dalla costa; patente di categoria B per il comando delle navi da diporto; patente di categoria C per la direzione nautica di unità da diporto); riesame dei pareri emessi dall’organo sanitario monocratico riguardo l’idoneità psico-fisica dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia ed al porto d’armi per difesa personale (Decreto ministeriale 28 aprile 1998).
Il servizio è rivolto:
- ai cittadini affetti da patologie organiche;
- portatrici di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali per le quali il Codice della Strada prevede la visita medica da parte della Commissione medica locale integrata con la presenza dell’ingegnere della MCTC e del medico fisiatra; alle quali gli Organi competenti hanno disposto la revisione della patente di guida;
- ultra-60enni titolari di patente D1, D1E, D e DE; ultra-65enni titolari di patente C1, C1E, C e CE o che richiedono il rinnovo del certificato di abilitazione professionale (KAP).
Accertamento dell’idoneità psico-fisica al lavoro per la dispensa dal servizio
Norma di riferimento: legge 20 maggio 1970 n. 300, legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 e legge provinciale 1 aprile 1993, n.10.
Il servizio è rivolto: al datore di lavoro, pubblico o privato, del lavoratore o, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali ad essa correlati, anche direttamente ai lavoratori stessi.
Può essere chiesto: l'accertamento della idoneità psico-fisica al servizio (per i dipendenti del settore pubblico e privato); la dispensa dal servizio per permanente ed assoluta inabilità a qualsiasi lavoro proficuo (solo per i dipendenti pubblici) o per la non idoneità alle mansioni; l'accertamento della idoneità psico-fisica all'espletamento di altre mansioni; l'accertamento della inabilità al fine della concessione della pensione di reversibilità agli eredi.
Sono esclusi dall’accertamento della idoneità psico-fisica al servizio i lavoratori riconosciuti invalidi civili con grado di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46% o invalidi del lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale con grado di invalidità superiore al 33% (riconosciute dall'INAIL) o in possesso di altri verbali di accertamento sanitario che danno titolo al collocamento obbligatorio degli invalidi, se i lavoratori stessi sono stati assunti per il tramite del collocamento obbligatorio ai sensi della normativa in materia (legge n 68/99).